La norma contenuta nell’art. 186 del Codice della Strada vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche e stabilisce tre ipotesi di illecito, in base al tasso alcolemico riscontrato nel sangue del trasgressore.

La più lieve (tasso da 0,5 a 0,8 g/l) viene punita con la semplice sanzione amministrativa e con la sospensione della patente di guida per un periodo da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico risulta, invece, superiore a 0,8 g/l viene a configurarsi un vero e proprio reato penale che è punito con l’ammenda e con la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 1 anno; nei casi più gravi (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) la sospensione va da 1 a 2 anni e si incorre – addirittura – nella confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

Lo Studio Legale Carugo Chiusolo offre in merito, una consulenza professionale e mirata al singolo caso, in modo da attuare la migliore strategia processuale possibile, tra cui l’applicazione dei cd. lavori di pubblica utilità.

Il novellato comma 9-bis dell’art. 186 Codice della Strada consente – infatti – di sostituire le pene classiche, dell’arresto e dell’ammenda, con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 l.gs nr. 274 del 2000, purché il soggetto non abbia provocato alcun incidente e non abbia già usufruito di detti lavori.

In particolare i lavori di pubblica utilità – se svolti correttamente – permettono al trasgressore di non pagare alcuna ammenda, nonchè al Giudice di dimezzare il periodo di sospensione della patente e, soprattutto, di revocare la confisca del veicolo (nelle ipotesi di reato più gravi).